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Regolamento dei Servizi e del Personale

Norme transitorie e finali con decorrenza 1° Luglio 2000
  • Art. 103
    1. Le modifiche al regolamento dei Servizi e del personale di cui alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 7 giugno 2000 entrano in vigore il 1° luglio 2000, salvo quanto previsto dal comma 2.
    2. Fino all'adozione delle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza e delle determinazioni del Segretario generale di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 12, restano ferme le vigenti tabelle degli uffici e delle unità operative della Camera e tabella G, allegate al presente regolamento dei Servizi e del personale.
    3. L'attuazione della disposizione di cui all'articolo 31, comma 1, lettera d), concernente l'attribuzione al Servizio Resoconti delle attività relative al resoconto sommario delle sedute pubbliche delle Commissioni permanenti, delle Giunte e delle Commissioni bicamerali e d'inchiesta presiedute da deputati, decorre dall'inizio della XIV° legislatura. Nel corso della XIII legislatura, sono attivate forme di sperimentazione secondo modalità e tempi stabiliti con circolare del Segretario generale, che ne informa l'Ufficio di Presidenza.
    4. Sono autorizzati gli interventi di coordinamento formale al regolamento dei Servizi e del personale e agli altri regolamenti interni strettamente conseguenti alle modifiche apportate al regolamento dei Servizi e del personale con la presente deliberazione.